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D.M. 24/10/20056. Riguardo agli impianli di cui all'articolo 9, il bollettino include i dali, articolali per ciascuna delle tipologie di impianto richiamate al medesimo articolo 9, relativi alla potenza installata, alla produzione energetica attesa per ciascuno degli anni residui di diritto al riconoscimento delle compo nenti correlate ai maggiori costi. Il Gestore della rete organizza un sistema inforniativo sugli impianti alimentati a fonti rinnovabili e ne rende disponibile l'accesso al Ministero delle attività produttive. al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle regioni e province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 387103. Il sistema informativo include i dati necessari per verificare il conseguimento degli obiettivi di cui alla delibera adottata dal Comitato interministeriale per la prograrnmazione economica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 1 giugno 2002, n. 120, e alle relazioni richiamate all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 387103. Il sistema informativo include altresì dati aggregati, non riconducibili ai singoli produttori, ad accesso libero. 3. In ogni caso, a garanzia della stabilità del mercato, il sistema informativo dovrà altresì includere l'indicazione, sulla base dei dati in possesso del Gestore della rete, dell'andamento dei prezzi dei certificati verdi di cui all'articolo 9 per i successivi otto anni. Art. 11 - Procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni assegnate al Gestore della rete 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore della rete adotta e sottopone all'approvazione dei Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate in materia di fonti rinnovabili dal presente decreto, dal decreto legislativo n. 79/99, e dal decreto legislativo n. 3 87/03, e dai connessi provvedi menti attuativi. Le procedure includono anche le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. Qualora il Gestore della rete non provveda nei tempi indicati. i Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio provvedono in via sostitutiva. 2. Il Gestore della rete dovrà conformare lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ivi compreso ogni atto o regolamento o determinazione, ai decreti, provvedimenti e procedure tecniche richiamati al comma 1. 3. Sino alla data di approvazione delle procedure di cui al cornma 1, il Gestore della rete svolge le funzioni ad esso asscgnate in conformità alle disposizioni del presente decreto. Sino alla medesima data si applica, limitatamente al disposto dell'arlicolo 5, comma 7, la previgente disciplina. 4. Con cadenza annuale, il Gestore della rete trasmette al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulle attività eseguite in attuazione del presente decreto. 5. Le condizioni economiche e le modalità di ritiro dell'energia elettrica, stabilite dall'Autorità per l'energia eletlrica e il gas ai sensi dell'articolo 13, comma 3. del decreto legislativo n. 387103, tengono conto delle peculiarità tecniche degli impianti cui fanno riferimento ed evitano ogni tipo di penalizzazione derivante dalle caratteristiche tecnologiche delle diverse tipologie di impianti. A tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nel determinare le modalità di ritiro dell'energia elettrica sopra citate, garantisce comunque che il parametro di remunerazione dell'energia elettrica riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13. comma 3, del decreto legislativo n. 387103, sia, su richiesta del produttore, una delle seguenti alternative a) il prezzo definito all'articolo 30, comma 30.1, leltere a), b) e c), della deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 b) il prezzo unico, determinato dalla media ponderata sul fabbisogno del mercato vincolato, dei valori per fascia oraria così come individuati all'articolo 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), della deliberazione dell'Autorilà per l'energia e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04. 6. Il Gestore della rete, ai fini delle verifiche finalizzate al rilascio dei certificati verdi e della garanzia di origine per la produzione di energia elettrica da impianti. ivi incluse le centrali ibride, alimentate da biomasse, può avvalersi del Centro di Ricerca sulle Biomasse istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presso l'università di Perugia. Art. 12 - Disposizioni specifiche concernenti gli impianti alimentati da rifiuti 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati da rifiuti, sempreché i medesimi rifiuti siano ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili ai sensi e nel rispetto dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 387103 e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, conma 29, lettera b), della legge 15 dicembre 2004. n. 308, come precisato ai successivi commi. 2. Ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati dai rifiuti di cui all'articolo 17, coninla 1, del decreto legislativo n. 387103, entrati in esercizio dopo il 15 febbraio 2004. Ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati dai rifiuti di cui all'articolo 17. comma 3, del decreto legislativo n. 387103. entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo 17, comma 3. del decreto legislati- vo n. 387103. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto Iegislativo n. 387103. sono fatti salvi i diritti acquisiti a scguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 79/99, e successivi provvedimenti attuativi. per gli impianti alimentati da rifiuti, che hanno ottenuto le autorizzazioni per la costruzione in data antecedente al 15 febbraio 2004. 3. In attuazione dell'articolo 1, comma 29. lettera b), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, non ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti, che hanno ottenuto le autorizzazioni per la costruzione in data successiva all'11 gennaio 2005, che utilizzano combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi. come descritto dalle norme tecniche UN1 9903-1 (RDF di qualità elevata), e che operano in cocombustione. vale a dire che effettuano la combustione contemporanea di combustibili non rinnovabili e di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili. 4. La richiesta di qualifica degli impianti alimentati da rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto Icgislativo n. 387103. prccisa la fontc utilizzata, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), con riierimento ai rifiuti e alle provenienze individuati dal decreto del Ministro delle atlività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del medesimo articolo 17. comma 3. del decreto legislativo n. 387103. 5. I soggelti che eserciscono impianli alimenlati da rifiuti ammessi a beneiiciare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili hanno l'obbligo di comunicare al Gestore della rete ogni variazione inerente ai rifiuti utilizzati, qualora intervenga l'utilizzo di rifiuti non ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la mancata e la ialsa dichiarazionec omportano la decadenza dal diritto ai certificati verdi sull'intera produzione e per l'intero periodo residuo di diritto al rilascio dei certificati verdi. Il Gestore della rete comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e ai Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, e all'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ogni elemento in suo possesso relativo a eventuali mancate o false dichiarazioni ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. Art. 13 - Direttive dei Ministri delle attività produttive e del1 'ambiente e della tutela del territorio 1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'anibiente e della tutela del territorio, a seguito di valutazione degli elementi contenuti in tutte le relazioni presentate dal Gestore della rete. può emanare specifiche direttive e istruzioni di indirizzo al Gestore della rete, alle quali il medesimo Gestore della rete si atterrà nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Art. 14 - Aggiornamento 1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle altività produttive, di concerto con il Ministro dell'anibiente e della tutela del territorio. può procedere all'aggiornamento del presente decreto, sulla base dell'andamento del mercato e del grado di pcrscguimcnto sulla base dcgli obiettivi nazionali assunti ncll'ambito dcgli impegni comunitari ed internazionali. In particolare l'aggiornamento potrà prevedere l'adozione di iniziative idonee a dare maggiore impulso all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Art. 15 - Disposizioni finali 1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'arligianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002, è abrogato. 2. Restano fermi gli effetti dispiegati e i diritti acquisiti a seguito dell'applicazione del decreto di cui al comma 1. 3. Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 1 si intende come riferimento al presente decreto. 4. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 24 ottobre 2005 Il Ministro delle attività produttive Scajola Allegato A CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI RIFAClMENTl PARZIALl DI IMPIANTI IDROELETTRICI E GEOTERMOELETTRICI 1 RIFACIMENTI PARZIALI DI IMPIANTI IDROELETTRICI 1.1 DEFINIZIONI Nell'ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate. 1.1.1 Impianto idroelettrico Gli impianti idroclcttrici possono csscrc dcl tipo ad acqua flucntc, a bacino C a scrbatoio sccondo la terminologia delllUNIPEDE. L'impianto idroelettrico viene fùnzionalmente suddiviso in due parti a) centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse b) opere idrauliche. Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti o traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di supcrficic C di fondo. pozzi piczomctrici, condottc forzatc, opcrc di rcstituzionc, opere di dissipazione; o organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri). 1.1.2 Rifacimento parziale di un impianto idroelettrico L'inlervenlo su un impianto idroeleltrico esistente è definito come riiacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti due condizioni: a) l'impianto è entrato in esercizio da almeno 15 anni, qualora abbia una potenza nominale inferiore a 10 MW, ovvero da almeno 30 anni qualora abbia una potenza nominale uguale o superiore a 10 MW; a tal fine, la data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto nella rete elettrica, e il periodo di esercizio minimo degli impianti è valutato rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito dell'intervento di rijùcimentu parziale |
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